Delega per partecipare all'asta: come funziona?

Delega per partecipare all'asta: come funziona?

Delega per partecipare all'asta: come funziona?

Cosa succede se per qualsiasi motivo si è impossibilitati a partecipare il giorno dell’asta immobiliare? La soluzione potrebbe essere una delega, un documento che consente a un'altra persona di prendere parte alla vendita al posto dell'effettivo offerente.

 

Dato che è una eventualità che si può verificare, scopriamo come funziona la delega e quando è possibile affidare a qualcun altro la partecipazione all'asta.

 

Posso delegare qualcuno per partecipare a un'asta giudiziaria al posto mio?


Una domanda che molti si pongono in materia di aste immobiliari è quella relativa alla possibilità di far partecipare una terza persona al proprio posto se, per esempio, si ha un impedimento che non permette di essere presenti nel giorno dell'asta.

 

La risposta è sì: è possibile delegare qualcuno per partecipare a un'asta immobiliare, tramite la procura speciale notarile, ma ci sono alcune regole da seguire e differenze da tenere in conto a seconda che si tratti di un'asta con incanto o senza incanto.

 

Nel caso delle aste senza incanto, legge richiede, per esempio, che la procura speciale notarile, (comunemente chiamata “delega”) per partecipare all'asta sia rivolta esclusivamente a un avvocato iscritto all’ordine. Questo atto deve risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, il che rende la procedura più formale rispetto alle aste con incanto, per le quali la legge non impone esplicitamente la delega ad un avvocato, ma anche altro soggetto purché in possesso della procura speciale notarile.

 

Questo tipo di asta prevede che l'offerta sia valida anche in assenza dell'offerente, a condizione che la sua sia l'unica offerta valida o che abbia fatto l'offerta più alta senza possibilità di rilancio da parte di altri partecipanti. Accade spesso, però, che il tribunale decida nell'ottica di uniformare le regole, richiedendo anche in questo secondo caso che il delegato sia un avvocato iscritto all’albo.

 

Cosa deve contenere la delega? (Fac-simile)


La delega per partecipare all'asta (procura speciale notarile) è un documento essenziale per poter essere sostituiti in occasione della vendita. In assenza di una delega esplicita o se lo stesso documento risulta errato o incompleto, la persona che dovrebbe prendere il posto dell'offerente non potrà infatti essere autorizzato a operare, con il rischio di perdere l'opportunità di aggiudicarsi il bene.

 

La delega per le aste immobiliari deve contenere informazioni ben precise e deve essere redatta con attenzione. Schematizzando, è possibile ricreare un fac-simile di delega tenendo presenti le seguenti informazioni da riportare sul documento, sia con riferimento al delegante che all'avvocato delegato:

 

  • Data e luogo di nascita: Questo dettaglio identificativo è fondamentale per garantire la chiarezza e la corretta identificazione delle parti coinvolte nella delega.
  • Indirizzo di residenza e domicilio: La residenza e il domicilio del delegante e del delegato forniscono ulteriori informazioni necessarie per stabilire la provenienza e la residenza legale.
  • Numero della carta d'identità ed ente di rilascio: Il documento deve contenere i dati della carta d'identità del delegante e del delegato, inclusi il numero e l'ente di rilascio, per una completa identificazione e autenticazione.
  • Data e luogo dell'asta: Indicare con precisione la data e il luogo dell'asta garantisce che la delega sia valida solo per l'evento specifico indicato.
  • Firma autografa del delegante: La firma autografa del delegante è essenziale per confermare la sua volontà di delegare e autenticare il documento legalmente.

 

La procura speciale (delega per partecipare all'asta) può essere, dunque, una soluzione efficace quando non è possibile essere presenti di persona, ma è importante assicurarsi di seguire le regole specifiche per questa eventualità in base al tipo di asta, redigendo una delega accurata che garantisca la validità della partecipazione a patto sempre che sia redatta tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.

 

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Pubblicato il 31/10/2024